Reato di truffa, disciplinato dall’art. 640 del codice penale

Mar 31, 2021 | Truffa | 0 commenti

Reato di truffa, disciplinato dall’art. 640 del codice penale

In cosa consiste esattamente il reato di truffa?

Si parla di truffa ai danni di un altro individuo e di un ente privato o statale quando si coopera artificiosamente con la vittima per sottrarre o ledere il suo patrimonio, al fine di arricchirsi o danneggiare la parte avversa.

Si tratta pertanto di un reato plurioffensivo, in quanto prevede anche l’onta nei confronti dell’altro che si sente coinvolto suo malgrado nell’inganno, partecipando alla propria disfatta personalmente.

Lo stesso è disciplinato dall’articolo 640 del Codice Penale, prevedendo dalla sanzione alla reclusione in base alla gravità dell’azione portata a compimento con dolo.

I due attori principali sono il soggetto attivo, cioè colui che perpetra il crimine, che può essere chiunque ma in taluni casi si prevede un’aggravante, come ad esempio se si tratta di un militare, e il soggetto passivo, cioè chi subisce una diminutio

patrimonii, in parole povere vede sottrarsi una certa quantità di denaro o uno o più beni immobili in suo possesso.

Tale concetto non implica necessariamente che ci sia corrispondenza tra persona coinvolta e vittima reale, in quanto il complice involontario della truffa può essere anche una terza persona e non direttamente il proprietario di quanto rubato.

Come si manifesta una condotta fraudolenta?

La condotta fraudolenta si manifesta con uno schema ben preciso, che si snoda sempre nello stesso modo: artifici e raggiri per indurre in errore la vittima, atto dispositivo e infine danno patrimoniale dimostrabile.

Per artifici si intendono tutte quelle procedure atte a rendere verosimile una condizione inesistente nella realtà, che possa camuffare quanto realmente sta succedendo in modo da proseguire tranquillamente nel proprio piano criminoso.

Per raggiri, invece, un vero piano ingegnoso di fantasia, che dia informazioni fuorvianti al malcapitato e lo conduca in errore, senza apparentemente forzarlo fisicamente.

Il soggetto passivo pensa infatti di essere lui l’artefice del proprio destino, quando invece è manipolato da quello attivo in modo subdolo.

Talvolta anche il silenzio può essere assimilabile a questa categoria, magari tacendo delle informazioni rilevanti che in un particolare momento avrebbero consentito di operare scelte differenti rispetto a quelle prese senza sapere la realtà dei fatti.

Attraverso questi espedienti la vittima viene condotta verso lo sbaglio, collaborando con il truffatore alla diminuzione del patrimonio accumulato.

Proprio questa situazione determina la condizione stessa del reato, che si configura esattamente come una coercizione mentale di un terzo soggetto che diviene attore protagonista delle proprie sfortune, senza potersene rendere conto.

In questo modo è possibile ottenere l’ingiusto profitto, cioè la consegna del denaro o di un bene direttamente dalle mani del suo proprietario in quello che viene definito momento consumativo, senza che lo stesso possa accorgersi di essere caduto

vittima di una macchinazione più o meno articolata.

Essenziale quindi è il concetto di dolo attraverso la manipolazione psicologica, che rende questo reato tra i più gravi tra quelli non violenti fisicamente.

Quali sono le aggravanti del reato di truffa?

Lo stesso viene considerato più grave se perpetrato ai danni dello stato, in quanto è come se colpisse la totalità dei cittadini

della nazione, se commesso da un militare o se viene fatto credere alla vittima di dover seguire delle disposizioni emanate da una qualche autorità.

Come viene punito il reato di truffa?

Generalmente la pena prevista prevede una detenzione dai 3 ai 6 anni e una multa da 51 a 1.032 euro.

Nel caso di truffa aggravata, la reclusione in carcere può aumentare fino a 5 anni e la sanzione pecuniaria fino a 1.549 euro.

Con le attenuanti della legge italiana è difficile ottenere il massimo della pena, concesso solo in casi estremamente gravi di persone recidive a tale crimine.

La prescrizione del reato subentra trascorso un arco temporale di 6 anni, dopo i quali ogni atto fraudolento presunto viene cancellato e la persona accusata ritenuta legalmente innocente.

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