Assegno di mantenimento figli: cos’è, come e quando spetta

Apr 9, 2021 | Divorzio / Separazione | 0 commenti

Assegno di mantenimento figli: cos’è, come e quando spetta

I genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.

Il sostentamento della prole si concretizza con un assegno da corrispondere periodicamente ai figli (legittimi o naturali non fa differenza).

In questo articolo affrontiamo una tematica di primaria importanza nell’ambito del Diritto Civile: cos’è e quando spetta l’assegno di mantenimento ai figli.

INDICE

Assegno di mantenimento figli: cos’è, come e quando spetta

Cos’è l’assegno di mantenimento ai figli

L’assegno di mantenimento consiste nel versamento periodico di una somma di denaro da parte di uno dei coniugi al figlio al fine di coprire le spese ordinarie di quest’ultimo, come vestiario, istruzione e così via. Nell’assegno in favore dei figli non rientrano le cosiddette spese straordinarie, ovvero quegli esborsi occasionali e imprevedibili che non sono quantificabili in via preventiva (si pensi alle spese mediche).

L’obbligo di mantenimento della prole, accanto a quello di educazione, istruzione e assistenza morale, è sancito dalla Costituzione (art. 30) e dal Codice Civile (art. 315 bis c. 1cc). Tale obbligo permane anche in caso di separazione o divorzio e vale sia per i figli legittimi (nati nel matrimonio) sia per i figli naturali (nati fuori dal matrimonio), che sono stati equiparati ai primi dalla riforma del 2012 (legge 219/2012).

Il dovere di sostentamento dei figli grava su entrambi i coniugi, i quali devono adempiere i loro obblighi in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di collocamento prevalente, la corresponsione è generalmente a carico del genitore non affidatario del figlio.

I criteri per il calcolo dell’assegno di mantenimento per i figli

Laddove le parti non giungano ad un accordo espresso in merito all’entità dell’assegno per i figli, spetta al giudice determinare la misura dello stesso tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori, dell’assegnazione della casa coniugale e dei seguenti parametri:

– necessità della prole;
– età dei figli;
– pregresso tenore di vita tenuto dai figli quando vivevano con ambedue i genitori;
– (in caso di collocamento alternato o turnario) tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– reddito di lavoro subordinato o autonomo dei genitori e ogni altra fonte di ricchezza, comprese eventuali rendite finanziarie;
– valenza del contributo domestico e di cura assicurato ai figli da ogni genitore.

Rivalutazione assegno di mantenimento

Quando viene stabilito l’ammontare dell’assegno di mantenimento si tiene conto del costo medio della vita al momento del calcolo. Al fine di garantire lo stesso potere d’acquisto nel tempo, l’assegno viene adeguato annualmente all’andamento del costo della vita registrato dall’Istat, in aumento o in diminuzione.

A chi spetta l’assegno di mantenimento figli

A beneficiare dell’assegno di mantenimento sono sia i figli minorenni sia quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il diritto all’assegno, infatti, non è giustificato dalla minore età del figlio ma dalla sua capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Questo avviene perché, tra lavori precari e retribuzioni al limite della sussistenza, oggi uscire di casa è molto più difficile di un tempo. L’assegno di mantenimento disposto a favore del figlio maggiorenne non indipendente viene corrisposto direttamente all’interessato.

Il genitore è esonerato dalla corresponsione dell’assegno per i figli laddove il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica sia causato da ingiustificata inoperosità del figlio. Non può invece pretendere la sospensione del pagamento nei periodi in cui i figli si trovano presso di lui.

Cosa succede al genitore inadempiente

Il mancato pagamento dell’assegno previsto dal giudice per il mantenimento dei figli comporta conseguenze sia civili che penali. Nello specifico, l’inadempimento offre all’altro genitore la possibilità di invocare l’ordine di pagamento diretto o di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato. Dal punto di vista penale, chi si sottrae all’obbligo di pagamento degli assegni dovuti rischia di incorrere nelle pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del codice penale), ovvero la reclusione fino a un anno e una multa da 103 a 1032 euro.

La responsabilità civile e penale del genitore tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli è esclusa in caso di difficoltà economiche non ascrivibili a sua colpa. In tal caso, il genitore in difficoltà può richiedere la diminuzione dell’assegno.

Se necessiti di assistenza legale per risolvere una controversia riguardante l’assegno di mantenimento ai figli, richiedi una consulenza a un professionista specializzato in Diritto di Famiglia.

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