Causa contro la banca: alcune brevi problematiche
Succede spesso nell’attualità della nostra società, soprattutto in questo periodo di emergenza, che molte persone si trovino nell’impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di un istituto di credito, sia che si tratti di un mutuo sia che si tratti di scoperto di conto corrente.
Per tali motivi spesso si viene segnalati alla Centrale rischi della Banca d’Italia perdendo credibilità commerciale e professionale. Purtroppo il sistema bancario funziona in questo modo.
Ultimamente le banche, per salvarsi e liberarsi dei crediti deteriorati o in sofferenza, li cedono a società veicolo specializzate nella gestione di crediti deteriorati.
Causa contro la banca: alcune brevi problematiche
Se la Banca non si è determinata a recuperare il proprio credito con un decreto ingiuntivo nel caso di scoperto di conto corrente, oppure con un atto di precetto nel caso di mancato pagamento delle rate di mutuo.
A questo punto il soggetto malcapitato non sa come comportarsi e spesso e volentieri si trova in una giungla di proposte mirate a fronteggiare le problematiche in cui si trovano.
Cosa comporta tutto ciò?
Qualsiasi soggetto ha il diritto costituzionalmente garantito di opporsi e di difendersi come?
Opposizione al decreto ingiuntivo nella fattispecie di fido di conto corrente e di opposizione al precetto e pignoramento ex art. 615 c.p.c. c. 1 e 2 , oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Chiaro che per tutte queste azioni contro la Banca dovranno essere supportate da documentazione, perizie che dovranno essere valutate da professionisti, anche perché nel caso di soccombenza (cioè perdere il procedimento) solo per ritardare il decorso degli atti del creditore e quindi instaurare un procedimento dilatorio, si può essere condannati al pagamento alle spese legali della controparte per lite temeraria.
Causa contro la banca: alcune brevi problematiche
Per esempio uno dei parametri di riferimento per contratti di mutuo stipulati tra il 2004,2005,2006,2007, con menzione degli interessi corrispettivi calcolati su un criterio fondato sull’Euribor, diviene già uno dei motivi per opposizione all’esecuzione ex art. 615 c. 1 e 2 c.p.c.
L’applicazione del tasso Euribor contrasta espressamente con la legge n. 287/1990, la quale vieta le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato o in una sua parte rilevante.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. La nullità di un tale patto, “ad ogni effetto” conseguirebbe espressamente dall’applicazione della normativa antitrust.
”Quindi le cause di nullità che possono essere riscontrate nel contratto di mutuo sono relative alla nullità del contratto di mutuo per violazione della legge 287/90.
Mi auguro che queste brevi considerazioni siano di aiuto.
Avvocato Cosimo Antonio Falco
Via di Mezzo, 33 – Rimini
Telefono: 3482333730
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