Il giudizio abbreviato: Cos’è – Definizione e giurisprudenza
Il giudizio abbreviato rientra nella categoria dei c.d. riti speciali premiali, ossia quei procedimenti che si discostano dalla struttura ordinaria del procedimento penale ed i quali consentono un trattamento di vantaggio per l’imputato.
Il giudizio abbreviato: Cos’è – Definizione e giurisprudenza
INDICE: Il giudizio abbreviato: Cos’è – Definizione e giurisprudenza
2 – La riforma
3 – Ipotesi di richiesta rigettata
5 – Il giudizio abbreviato si svolge nelle forme dell’udienza preliminare
8 – Quando la richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta
9 – La giurisprudenza delle Sezioni
1 – Il giudizio abbreviato – In cosa si caratterizza
Il giudizio abbreviato, in particolare, si caratterizza per la mancanza di una fase essenziale del processo, ossia il dibattimento: esso è un giudizio di merito sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato che ha luogo in udienza preliminare o in sede di conversione di altro rito, sulla base degli elementi raccolti unilateralmente dalle parti nel corso delle indagini preliminari.
Poiché il giudizio abbreviato comporta la rinuncia alla fase dibattimentale ed alle sue garanzie, la facoltà di rinunciarvi spetta esclusivamente all’imputato; il pubblico ministero, infatti, non è titolare di tale facoltà e, a seguito della riforma introdotta dalla legge Carotti (l. n. 479 del 1999), non ha più neanche il potere di acconsentire o meno alla scelta del rito.
2 – Il giudizio abbreviato – La riforma
In seguito a tale riforma, in particolare, l’imputato ha la possibilità di avanzare due diverse tipologie di richiesta di giudizio abbreviato:
il giudizio abbreviato c.d. ordinario ai sensi del primo comma dell’art. 438 c.p.p., in ordine al quale il p.m non può esprimere alcun dissenso ed il giudice è obbligato a celebrarlo;
ovvero il giudizio abbreviato c.d. condizionato, il quale si caratterizza per la subordinazione della richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria da effettuarsi in udienza innanzi al giudice, così come previsto dall’art. 438, comma 5, c.p.p.
In quest’ultimo caso, tuttavia, il giudice dispone il giudizio abbreviato solo se l’integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; al pubblico ministero è riconosciuto il diritto alla prova contraria.
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3 – Il giudizio abbreviato – Ipotesi di richiesta rigettata
Nell’ipotesi in cui la richiesta venga rigettata, essa può essere riproposta entro il momento di formulazione delle conclusioni in udienza preliminare (art. 438, comma 6, c.p.p.) o, secondo il parere della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 438, comma 6, c.p.p., fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
All’assunzione delle prove poste a fondamento della richiesta di giudizio abbreviato si procede nelle forme previste dall’art. 422, commi 2, 3 e 4, c.p.p. (art. 441, comma 6, c.p.p.).
In ogni caso, il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata può essere sindacato dal giudice del dibattimento il quale, se valuta immotivato il diniego può applicare, in caso di condanna, la riduzione della pena di un terzo, a condizione che detta richiesta sia stata rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Analogamente potrà fare il giudice dibattimentale nelle ipotesi di giudizio direttissimo e citazione diretta, quando formulata dinanzi a lui richiesta di abbreviato, si renda conto di averla erroneamente rigettata (Cass., S.U., sent. n. 44711 del 2004).
4 – Il giudizio abbreviato – Secondo la giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, d’altra parte, l’ordinanza che ammette il giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l’acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l’instaurazione del rito e con l’ammissione della prova sollecitata dall’imputato (Cass., S.U., sent. n. 41461 del 2012).
Come previsto dall’art. 438, comma 2, c.p.p., la richiesta può essere presentata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p.
La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, c.p.p., ossia da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore stesso (art. 438, comma 3, c.p.p.).
Una volta che il pubblico ministero abbia formalizzato l’imputazione, tuttavia, all’imputato è sempre riconosciuto il diritto di chiedere l’applicazione del giudizio abbreviato, oltre che in udienza preliminare, anche in sede di conversione di altro rito.
Pertanto, anche nell’ipotesi di giudizio direttissimo instaurato dal p.m. (art. 452, comma 2, c.p.p.), di giudizio immediato (art. 458 c.p.p.), di opposizione a decreto penale di condanna (art. 461, comma 3, c.p.p.), di citazione diretta a giudizio (art. 555, comma 2, c.p.p.) l’imputato può ottenere di essere giudicato con il rito abbreviato. In particolare, in caso di giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio l’imputato ha diritto di chiedere l’applicazione del rito abbreviato prima che venga dichiarato aperto il dibattimento;
in caso di giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, invece, la richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato; nell’ipotesi di procedimento per decreto, infine, la richiesta di applicazione del giudizio abbreviato deve essere presentata con l’opposizione.
Ai sensi dell’art. 441, comma 1, c.p.p., nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 c.p.p.
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5 – Il giudizio abbreviato si svolge nelle forme dell’udienza preliminare
Il giudizio abbreviato, dunque, si svolge nelle forme dell’udienza preliminare, ossia in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato e senza l’intervento del pubblico.
Il giudice, però, può disporre che il giudizio si svolga in udienza pubblica quando ne fanno richiesta tutti gli imputati (art. 441, comma 3, c.p.p.).
Ci si chiede se anche nel giudizio abbreviato sia possibile per l’imputato chiedere di essere interrogato: secondo un primo orientamento, l’interrogatorio è un atto ammissibile in ogni tipo di procedimento, ivi compreso il giudizio abbreviato, in quanto l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti’’ non deve imporre una compressione del diritto di difesa ed autodifesa, di cui appunto l’interrogatorio costituisce l’espressione principale.
In ogni caso, l’imputato interrogato a sua richiesta non può indicare a sua difesa elementi di prova non in atto o non ricavabili da quelli in atti, dal momento che il giudice non ha il potere di assumere prove.
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6 – Un diverso indirizzo
Di diverso avviso è un altro indirizzo, secondo il quale in questo tipo di giudizio non può procedersi ad interrogatorio dell’imputato, costituendo questo un mezzo di prova, come tale in contrasto concettuale e sistematico con un rito “allo stato degli atti’’.
Nell’ipotesi in cui si acceda alla tesi dell’ammissibilità dell’interrogatorio, un ulteriore problema concerne le conseguenze che potrebbero derivare in caso di omesso interrogatorio dell’imputato che ne abbia fatto richiesta.
Secondo la giurisprudenza, tale omesso interrogatorio costituisce un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ex articoli 178 e 180 c.p.p., la cui deducibilità è disciplinata dal successivo art. 182 c.p.p. Ai sensi dell’art. 441, comma 2, c.p.p., la costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione tacita del rito.
Nel caso in cui, invece, la costituzione di parte civile sia precedente, questa può non accettare l’instaurazione del giudizio abbreviato ed, in tal caso, non si applica la disposizione di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p., potendo l’azione civile essere esercitata nelle competenti sedi senza alcuna necessità di dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il giudice può comunque ritenere di non poter decidere allo stato degli atti, potendo assumere, anche d’ufficio, tutti gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.).
All’assunzione di tali prove, così come all’assunzione di quelle prove poste alla base della richiesta di giudizio abbreviato condizionata, si procede nelle forme previste dall’art. 422 c.p.p. (art. 441, comma 6, c.p.p.).
Le forme di integrazione probatoria sono, quindi, quelle tipiche dell’udienza preliminare: l’audizione di testi, di periti, di consulenti tecnici e l’interrogatorio di imputati in procedimenti connessi sono, infatti, condotti direttamente dal giudice.
In caso di integrazione probatoria, ossia nelle ipotesi previste dal comma 5 dell’art. 438 c.p.p. e dal comma 5 dell’art. 441 c.p.p, è possibile che emerga l’esigenza di modificare l’imputazione ovvero di procedere a nuove contestazioni.
Come previsto dall’art. 441 bis, comma 1, c.p.p., in tali ipotesi l’imputato ha diritto di chiedere che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie.
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7 – La volontà dell’imputato
La volontà dell’imputato deve essere espressa, oralmente o per iscritto, personalmente o mezzo di procuratore speciale.
Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente (art. 441 bis, comma 3, c.p.p.).
In presenza di un’accusa diversa da quella sussistente al momento in cui l’imputato aveva chiesto l’applicazione del giudizio abbreviato, pertanto, è riconosciuto a quest’ultimo il diritto di avvalersi delle garanzie del dibattimento, chiedendo che la prosecuzione del giudizio avvenga nelle forme ordinarie.
Se l’imputato chiede che si prosegua nelle forme ordinarie, il giudice deve revocare l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissare l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. In tale ipotesi, gli atti di integrazione probatoria compiuti ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p. e dell’art. 441, comma 5, c.p.p., hanno la stessa efficacia degli atti compiuti in udienza preliminare ai sensi dell’art. 422 c.p.p.
8 – Quando la richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta
La richiesta di giudizio abbreviato non può comunque essere riproposta e si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 302, comma 2, c.p.p. (art. 441 bis, comma 4, c.p.p.).
Quest’ultima norma, in particolare, prevede che in caso di regressione ad una fase od un grado di giudizio diversi ovvero di rinvio ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti in tema di durata massima della custodia relativamente a ciascun stato e grado del procedimento.
Qualora, invece, il procedimento prosegua nelle forme del rito abbreviato, all’imputato è comunque riconosciuto il diritto all’ammissione di nuove prove in ordine alle nuove contestazioni, anche oltre i limiti previsti dall’art. 438, comma 5, c.p.p., ed il pubblico ministero è ammesso alla prova contraria (art. 441 bis, comma 5, c.p.p.).
La disposizione richiamata, tuttavia, va coordinata con l’eventualità che la richiesta di giudizio abbreviato fossa stata presentata in sede di conversione di altri riti, diversi da quello ordinario.
In particolare, se la revoca interviene nel giudizio direttissimo, il giudice, revocata l’ordinanza con la quale si era disposto il giudizio abbreviato, deve provvedere a fissare l’udienza dibattimentale; se la revoca, invece, interviene allorché era stato disposto il giudizio immediato, il giudice dovrà provvedere a fissare nuovamente il giudizio immediato; se la revoca, infine, interviene dopo l’opposizione a decreto penale di condanna, il giudice, revocata l’ordinanza di giudizio abbreviato, fissa il giudizio conseguente all’opposizione.
Come previsto dall’art. 442 c.p.p., terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. a cui è allegato il fascicolo del difensore, la documentazione di cui sia stata richiesta l’ammissione all’inizio dell’udienza, e le prove assunte nel corso dell’udienza stessa (art. 442, comma 1 bis, c.p.p.).
In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenuto conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.
Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo (art. 442, comma 2, c.p.p.).
La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.
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9 – La giurisprudenza delle Sezioni
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che la riduzione della pena di un terzo concerne la misura della riduzione della sanzione e non l’entità della pena da applicare:
in caso contrario, infatti, si consentirebbe di ridurre la pena addirittura di due terzi rispetto a quella da infliggere ordinariamente, ponendosi in contrasto con la sistematica del codice e con i principi costituzionali.
Come affermato dalla giurisprudenza, ancora, la riduzione della pena ha natura esclusivamente processuale e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto di reato nelle sue componenti soggettive ed oggettive; essa, pertanto, non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze e non incide sui termini di prescrizione.
Questa diminuzione va apportata sulla pena determinata in concreto dal giudice: essa, dunque, deve essere applicata dopo l’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze o comunque dopo l’aumento di pena previsto per la continuazione.
In caso di concorso di reati, d’altra parte, la riduzione conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene di cui agli articoli 71 e seguenti c.p. (Cass., S.U., sent. n. 45583 del 2007).
Come previsto dall’art. 443 c.p.p., l’imputato ed il p.m. non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento; il p.m., inoltre, non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
10 – Il giudizio di appello
Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599 c.p.p., ossia in camera di consiglio. In seguito della sentenze della Corte costituzionale nn. 320 del 2007 e 274 del 2009, tuttavia, è concesso al p.m. di proporre appello avverso le sentenza di proscioglimento e all’imputato di proporre appello quando il proscioglimento sia stato determinato da difetto di imputabilità per vizio totale di mente.
In ossequio al principio generale sancito dall’art. 111 della Costituzione e ribadito dal comma 2 dell’art. 568 c.p.p., invece, tutti i provvedimenti indicati sono ricorribili in Cassazione.
Si ricordi, infine, che con l’instaurazione del giudizio abbreviato inizia una nuova fase processuale: ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. b-bis), pertanto, dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia iniziano nuovamente a decorrere i termini di durata massima della custodia cautelare, ossia i termini entro cui deve intervenire la sentenza di condanna pena la perdita di efficacia della misura.
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