L’Assegno di Mantenimento e Divorzile nella Separazione e nel Divorzio
Quando una coppia decide di separarsi o divorziare, le questioni di natura economica sono quelle che nella maggioranza dei casi emergono e spesso portano a situazioni di non facile soluzione.
Comprendere cosa siano l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile, come vengono determinati, chi ne ha diritto e in quali circostanze possano essere modificati o cessare di essere pagati, è fondamentale per affrontare con consapevolezza e serenità una separazione o un divorzio.
Indice: L’Assegno di Mantenimento e Divorzile nella Separazione e nel Divorzio
1. Assegno di Mantenimento
2. La funzione dell’assegno di mantenimento
3. Quantificazione dell’assegno di mantenimento
4. Assegno divorzile
5. La funzione dell’assegno divorzile
6. Quantificazione dell’assegno divorzile
7. Modifica o revoca dell’assegno

1. Assegno di Mantenimento
L’assegno di mantenimento è una somma di denaro che un coniuge è tenuto a versare all’altro per contribuire al mantenimento dello stesso; nel caso di presenza di figli può essere disposta la corresponsione di una somma a titolo di contributo al mantenimento degli stessi. Trattasi comunque di due situazioni differenti e diversamente regolate.
L’assegno può essere disposto in sede sia di separazione e allora si parla di “assegno di mantenimento”, che di divorzio, identificato come “assegno divorzile”; non vanno confusi dato che differiscono nella sostanza e nei presupposti
L’assegno di mantenimento ha alla base la sussistenza del rapporto matrimoniale, l’assegno divorzile presuppone invece che detto rapporto sia cessato.
Le valutazioni che portano alla individuazione e alla determinazione dell’ammontare dell’assegno nelle due indicate situazioni si sono notevolmente modificate dopo le pronunce da parte della Corte di Cassazione del 2017 e 2018 (Cass. sent. n. 11538/17 e Cass. S.U. sent. n. 18287/18), che hanno portato a una profonda revisione dei principi della materia.
Considerato che il presupposto dell’assegno di mantenimento è la persistenza del vincolo coniugale, nella quantificazione dello stesso può ancora trovare applicazione il criterio del “tenore di vita”, non più da valutarsi in riferimento all’assegno divorzile.
L’Assegno di Mantenimento e Divorzile nella Separazione e nel Divorzio
2. La funzione dell’assegno di mantenimento
Il dato normativo è rappresentato dall’art. 156 del Codice Civile: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155 c.c. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818”.
Come detto, all’esito del cambiamento portato dalle due pèronunce della Corte di Cassazione nel 2017 e nel 2018, sono cambiati i parametri ai quale fare principalmente riferimento per la determinazione dei due assegni dei quali trattiamo in questo articolo.
Sono state individuate tre “finalità” -assistenziale, perequativa, compensativa- che li caratterizzano, delle quali solo le prime due sono proprie dell’assegno di mantenimento.
- Finalità assistenziale: l’assegno costituisce un sostegno economico che interviene nel momento in cui termina la convivenza.
- Finalità perequativa: l’assegno è volto a ristabilire un equilibrio considerando il contributo che il coniuge a cui spetta ha dato anche e soprattutto in termini non economici per permettere che il patrimonio della famiglia venisse a formarsi.
Avrà diritto all’assegno di mantenimento il coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione, che non possa usufruire di redditi propri che gli permettano di mantenersi a condizione ovviamente che sia in una situazione economica peggiore rispetto all’altro coniuge che a propria volta deve dunque potere disporre di un reddito che gli permetta di fare fronte a tale onere.
Come detto il concetto del “tenore di vita” non viene oggi più preso in considerazione, ma l’importo dell’assegno di mantenimento deve consentire a chi lo richiede di potere usufruire di un reddito che sia parametrato al contributo dato nei termini sopra indicati in costanza di convivenza matrimoniale.
3. Quantificazione dell’assegno di mantenimento
La prima valutazione da fare è relativa alle condizioni economiche dei coniugi per vagliare la sussistenza o meno di un disallineamento in danno del richiedente.
Verranno poi presi in esame altri elementi, quali: i) la durata del matrimonio che tuttavia non deve essere stata assolutamente breve, ossia non in grado di dare origine alla comunione che costituisce il fulcro del matrimonio stesso; ii) la possibilità per il coniuge richiedente, anche se al momento non impiegato in attività lavorativa, di trovare comunque un impiego; iii) le condizioni economiche dei coniugi.
L’Assegno di Mantenimento e Divorzile nella Separazione e nel Divorzio
4. Assegno divorzile
L’assegno divorzile è rappresentato da una somma che in sede di pronuncia del divorzio, dunque con intervenuta interruzione del vincolo matrimoniale, un coniuge corrisponde all’altro, con cadenza mensile o in unica soluzione su accordo delle parti, in base ai presupposti che di seguito si espongono
5. La funzione dell’assegno divorzile
Il dato normativo è rappresentato dall’art. 5, comma VI, L. 898/1970: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma prevede poi che in caso di nuove nozze venga meno l’obbligo della corresponsione. Ora la giurisprudenza considera e assimila anche il caso della convivenza more uxorio nella quale i conviventi si siano reciprocamente impegnati a darsi assistenza (Cass. ord. n. 14151/2022).
Come già anticipato, a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n.18287/2018 l’assegno divorzile ha assunto prevalente finalità assistenziale, perequativa e compensativa, fondamentalmente basata sull’apporto fornito dal coniuge alla formazione dei valori patrimoniali e non della famiglia in costanza di matrimonio, soprattutto se tale apporto ha comportato rinunce anche lavorative da parte del coniuge richiedente l’assegno: funzione perequativa e compensativa. La funzione assistenziale entra in gioco dove la situazione economico-patrimoniale del coniuge richiedente non sia tale da poterlo considerare autosufficiente.
6. Quantificazione dell’assegno divorzile
Per la determinazione dell’importo dell’assegno divorzile non si fa più riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che porterebbe a una situazione inconciliabile con la sentenza di divorzio, in quanto verrebbe a procrastinare il vincolo matrimoniale di contro cessato.
Dovrà dunque valutarsi, in funzione delle finalità dell’assegno stesso sopra indicate, il contributo fornito dal coniuge richiedente avuto riguardo a tutto l’arco della vita coniugale; di qui la valutazione anche della durata del matrimonio. In questo senso operano la funzione compensativa e perequativa in virtù delle quali è necessario valutare e riconoscere quanto economicamente, moralmente e in ottica di crescita della famiglia il coniuge ha dato per giungere alla situazione accertata al momento della richiesta.
Quando e se la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non garantisce l’autosufficienza. Ecco che allora si fa riferimento alla funzione assistenziale.
L’Assegno di Mantenimento e Divorzile nella Separazione e nel Divorzio
7. Modifica o revoca dell’assegno
Con la entrata in vigore della Riforma Cartabia, il punto è disciplinato dall’art. 473 bis n. 23 c.p.c.: “I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”.
Revoca e modifica sono dunque possibile se e in quanto si verta in presenza sia di circostanze sopravvenute, che di nuove risultanze istruttorie.
Sarà necessario presentare idoneo ricorso con l’ausilio di un legale, fornendo prova oggettivamente valutabile della intervenuta modifica -migliorativa o peggiorativa- delle condizioni economiche vigenti al momento della disposizione dell’assegno stesso, tali da giustificare una differente quantificazione dell’importo da corrispondere.
Nome studio: Studio Legale Avvocato Giovanni Botti
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