Accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria

Apr 14, 2021 | Errori medici | 0 commenti

Accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria. L’art. 8, L. 24 del 2017, stabilisce, che:

«Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

La presentazione del ricorso di cui al comma 1° costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento»

Accertamento tecnico preventivo responsabilità sanitaria

La norma

La norma in questione, quindi, subordina la procedibilità dell’azione di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria alla presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.,.

Si tratta di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite che deve obbligatoriamente chiedere chi si ritiene danneggiato dalla condotta del sanitario e voglia chiedere di essere risarcito .

Accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria

Il danno

Il danno può derivare sia condotta colposa o dolosa del medico o di altro operatore sanitario, ovvero dalla violazione da parte della struttura sanitaria del contratto di spedalità.  

I tempi della procedura sopra descritta la fanno il più delle volte preferire ad altre opzioni di tutela, come ad esempio l’esercizio dell’azione penale.

La novella ha tuttavia apportato anche alcune novità che operano direttamente sul piano processuale, come il favor per il rito sommario di cognizione: la riforma del 2017 assoggetta le controversie sulla responsabilità sanitaria al rito di cui agli art. 702- bis e ss., c.p.

Detta procedura, caratterizzata dalla particolare snellezza, non è sempre necessaria, ma solo eventuale.

Sarà infatti necessario ricorrere ai sensi dell’art 702 bis c.p.c., solo nella ipotesi in cui la preliminare azione di accertamento tecnico preventivo non sortisca alcun accordo tra parte danneggiata e danneggiante.

Accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria

Tentativo di conciliazione

Al tentativo di conciliazione previsto dall’art 696 bis, dovranno partecipare tutte le parti che parteciperanno al giudizio di merito.

Tra le previsioni più importanti, introdotte con la c.d. legge Gelli, quella concernente la partecipazione necessaria, al procedimento per atp conciliativo, delle imprese di assicurazione, le quali, si badi bene, hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. 

Ma non è tutto.  

L’offerta dall’assicurazione

Nel caso in cui l’assicurazione non abbia formulato l’offerta e la sentenza resa nel successivo sia favorevole al danneggiato, il giudice dovrà trasmettere copia della pronuncia all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) per gli adempimenti di vigilanza di propria competenza.

La mancata partecipazione

Da ultimo, non per importanza, viene altresì previsto che in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

E ciò indipendentemente dall’esito del giudizio.

Non va infine dimenticato che, a favore di una maggiore celerità della procedura accertatoria-conciliativa, è stato previsto il termine massimo di sei mesi per la definizione della stessa.

Avvocato Salvatore Carboni

Avvocato Salvatore Carboni

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