Il contratto di edizione musicale – Ingegno e invenzioni industriali

Apr 20, 2021 | Proprietà intellettuali | 0 commenti

Il contratto di edizione musicale – Ingegno e invenzioni industriali

Il contratto di edizione musicale è un contratto atipico con cui l’autore o gli autori di un’opera musicale cede/cedono tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera medesima ad un terzo (l’editore, appunto), in cambio di un corrispettivo.

Ma qual è davvero lo scopo del contratto di edizione musicale?

INDICE – Il contratto di edizione musicale – Ingegno e invenzioni industriali

 

Scopo del contratto di edizione musicale 

Lo scopo del contratto di edizione musicale è la cessione dei diritti e dei corrispettivi (diritti di utilizzazione) di una o più opere musicali.

La funzione pratica, quindi, consiste, da una parte, nel far acquisire all’editore i diritti di sfruttamento economico dell’opera, consentendo allo stesso di determinarne il successo.

Dall’altra, consente di garantire all’autore un corrispettivo.

L’editore musicale, infatti, è generalmente una impresa specializzata che ha contatti con produttori, distributori, case cinematografiche, emittenti, stampa etc.

Cosa fa in pratica l’editore musicale? 

L’editore è sostanzialmente colui che è in grado di mettere l’opera sul mercato al fine di massimizzare lo sfruttamento economico della medesima.

Quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’editore riconosce solitamente all’autore una quota dei proventi che deriveranno dalle utilizzazioni, oltre all’impegno a far pubblicare l’opera in un certo numero minimo di esemplari.

Le possibili utilizzazioni dell’opera musicale sono molteplici.

Due tipi particolari di utilizzazione dell’opera musicale sono la riproduzione meccanica e la pubblica esecuzione (anche detti “diritti”).

Tali “diritti”, generalmente, sono i primi a maturare nel momento in cui l’opera musicale diventa prodotto musicale a seguito della sua fissazione su supporti, riproduzione in copie, pubblicazione, distribuzione e commercializzazione.

Ed allo stesso tempo, sono i diritti forieri di proventi.

Cosa prevedono questi diritti?

I diritti ceduti all’editore comprendono quelli di pubblicazione, di riproduzione, di esecuzione, di elaborazione, ecc.

La cessione è generalmente senza limite temporale, anche se nulla impedisce un patto contrattuale che ne limiti la durata.

La cessione è in esclusiva, quindi, una volta ceduti i diritti di un’opera ad un editore, non si potranno più cedere ad altri.

Diverso, invece, è il discorso della cd. “esclusiva territoriale”. In altre parole, può accadere che un editore si obblighi a diffondere l’opera e corrispondere a sua volta le “royalties” soltanto per un determinato paese, e non per tutto il mondo.

La scelta dell’editore, pertanto, deve essere ponderata con attenzione anche alla luce del contratto di edizione musicale da sottoscrivere.

Contratto nel quale l’editore si dovrà impegnare a sfruttamenti concreti dell’opera (es. pubblicazione di un numero minimo di incisioni dell’opera su supporti, entro una data determinata).

In cambio della cessione editoriale, all’autore spetterà un compenso eventuale in denaro, cioè percentuali sulle somme incassate dagli sfruttamenti dell’opera.

L’editore provvederà a depositare (o ri-depositare) l’opera musicale presso la SIAE, Soundreef o altra società straniera di collecting, tenendo per sé al massimo 12/24 i per i diritti di pubblica esecuzione (es. per le esecuzioni live) e il 50% di quelli di riproduzione fonomeccanica (es. per l’incisione in cd).

Se sei sul punto di firmare un contratto di edizione musicale, ma vuoi prima valutarne le potenzialità, scrivici per una consulenza. Saremo felici di leggere con te il tuo contratto di edizione musicale che hai in mano.

 

Avvocato Massimiliano Giunta – MG Law Firm

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